Sentenza n. 835 del 2 settembre 2014 del T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sezione II.
Il
T.A.R. Bologna ritiene che, in caso di subappalto di lavori specialistici, il
concorrente che non indica il nominativo dell'impresa subappaltatrice di lavorazioni
relative a categorie specialistiche, non va escluso dalla gara d'appalto, in
quanto la normativa sugli appalti di lavori non richiede che l’impresa
individui, già al momento della presentazione dell’offerta e senza sapere se
sarà o no affidataria dell’appalto, il nominativo dell’impresa
sub-appaltatrice. Si tratta di incombenza da attuare nel successivo ed
eventuale momento dell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa
aggiudicataria sub appaltante, come prevede, in via generale, l’art. 118 del Codice
dei Contratti (v. Cons. Stato sez. V, 12/3/2013 n. 3963; 19/6/2012 n. 3563).
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