Risultano
illegittime le operazioni di gara con cui la commissione abbia effettuato i
calcoli dell’anomalia dell’offerta finalizzati all’aggiudicazione, considerando
un numero di decimali pari a 6, anziché a 4, come prescritto dal bando di gara.
L’ esplicita previsione del bando del divieto di ricorrere ai decimali oltre il
quarto, conferma quanto affermato nel Parere AVCP n. 113 del 22/06/2011 secondo
cui “in mancanza di una apposita previsione della lex specialis, il metodo
previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non si
applica automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia".
Quando
la stazione appaltante individua negli atti di gara un criterio per la
formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il numero
massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola (due), detto criterio deve
essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara. Tuttavia, il
metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, in
mancanza di un’apposita previsione della lex specialis della gara, non si
applica automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia.
Conseguentemente, la S.A. non essendo autovincolata ad utilizzare nella
determinazione della soglia di anomalia, con riferimento al numero delle cifre
decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la
formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali), può
discrezionalmente utilizzare nella determinazione di detta soglia un numero di
decimali più ampio ed omogeneo, tale da non falsare il risultato del calcolo e da
non avvantaggiare alcun concorrente.
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