giovedì 25 settembre 2014

DECIMALI PER OFFERTA ECONOMICA E CALCOLO ANOMALIA

Risultano illegittime le operazioni di gara con cui la commissione abbia effettuato i calcoli dell’anomalia dell’offerta finalizzati all’aggiudicazione, considerando un numero di decimali pari a 6, anziché a 4, come prescritto dal bando di gara. L’ esplicita previsione del bando del divieto di ricorrere ai decimali oltre il quarto, conferma quanto affermato nel Parere AVCP n. 113 del 22/06/2011 secondo cui “in mancanza di una apposita previsione della lex specialis, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non si applica automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia".

Quando la stazione appaltante individua negli atti di gara un criterio per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola (due), detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara. Tuttavia, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, in mancanza di un’apposita previsione della lex specialis della gara, non si applica automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia. Conseguentemente, la S.A. non essendo autovincolata ad utilizzare nella determinazione della soglia di anomalia, con riferimento al numero delle cifre decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali), può discrezionalmente utilizzare nella determinazione di detta soglia un numero di decimali più ampio ed omogeneo, tale da non falsare il risultato del calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente.

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