Non
può essere individuata, ai fini del giudizio di anomalia, una soglia rigida di
utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi sempre incongrua,
dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale
globalmente considerata, fermo restando che soltanto il totale azzeramento
dell’utile non è giustificabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009 n.
215).
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