Il
modulo di offerta economica allegato al bando che non preveda l’indicazione
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è idoneo ad indurre in errore
le imprese concorrenti che se ne avvalgano.
L’esigenza di tutelare
l’affidamento delle imprese vieta alla stazione appaltante di escludere dalla
gara l’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità allo schema da essa
predisposto che non risulti conforme alle prescrizioni di legge, dovendo
prevalere in tal caso il favor partecipationis (cfr. AVCP parere 23 aprile 2013
n. 54; Id., parere 17 luglio 2013 n. 118; parere 23 ottobre 2013 n. 169; cfr.
Cons. St., sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510; sez. V, 5 luglio 2011 n. 4029).
In
difetto di una previsione specifica del bando, le concorrenti non sono
esonerate del tutto dall’obbligo di osservare le norme in materia di sicurezza
sul lavoro e di quantificare con precisione gli oneri della sicurezza, ma, ove
la stazione appaltante non indichi puntualmente l’ammontare degli oneri non
soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 86 e 87 del d. lgs. 163/2006, le
imprese che non li abbiano già specificati in sede di offerta, possono essere
invitate a specificarli nella fase di verifica dell’anomalia del ribasso,
dovendo giustificare la sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica
anche in relazione all’incidenza degli oneri per la sicurezza.
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