I
punti cardine della disciplina legislativa dell’offerta anomala sono i
seguenti:
· la
determinazione della soglia di presunta anomalia che dà luogo al doveroso
esercizio, da parte della stazione appaltante, della potestà di valutazione
della congruità dell'offerta;
· l'esclusione
dell'applicazione di tale criterio di determinazione soltanto qualora il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;
· in
ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L'art.
86 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone il canone dell'anomalia ad un criterio di
valutazione oggettivo, a tutela di un bene generale quale il rispetto della
concorrenza e del mercato; e il rispetto di tale valore, cui è funzionalizzato
il relativo procedimento delineato nei successivi articoli 87 e 88, si traduce
nel rigoroso controllo della serietà dell'offerta e dell'affidabilità
dell'offerente, imponendosi a tutti i soggetti che operano in veste di
partecipanti alla pubblica gara.
L'articolo
88 del Codice delinea un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale di
cui disciplina la fase istruttoria, prevedendo le modalità di richiesta di
giustificazioni, i termini concessi al concorrente, le modalità di svolgimento
in contraddittorio della fase di verifica.
La
valutazione della congruità o non congruità delle offerte deve essere
effettuata attraverso un’analisi globale e sintetica delle singole componenti
di cui si articola l’offerta e della incidenza che queste hanno sull’offerta
considerata nel suo insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad
accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce
nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme.
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