Ai
fini della configurabilità del reato paesaggistico non conta la distinzione tra
zone soggette a vincolo di inedificabilità assoluta o relativa. Infatti, l'art.
181 del decreto legislativo n. 42/2004 sanziona i comportamenti sia sui beni
tutelati per legge ex art. 142, sia sui beni soggetti a tutela in ragione del loro
notevole interesse pubblico ex art. 136.
Lo
ha ribadito la Corte di Cassazione,
terza sezione penale, con la sentenza n. 36853 depositata il 4 settembre 2014,
con la quale è stato bocciato il ricorso presentato contro una sentenza della
Corte d'appello di Palermo che aveva confermato una pronuncia del tribunale di
Agrigento. Il proprietario di un immobile, sito in una zona sismica di
Agrigento e soggetta a vincolo archeologico di inedificabilità assoluta, aveva
realizzato, senza concessione edilizia e in assenza del nulla osta della
Soprintendenza, una tettoia di 100 metri quadrati sul lastrico solare.
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