Artt.
86, co. 2 e 88 D. Lgs. 163/2006. - Nella valutazione della congruità delle
offerte presentate nelle procedure di
affidamento di servizi, devono considerarsi anormalmente basse le offerte
che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle
apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base
ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i
quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di
adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da
essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano
salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di
contrattazione collettiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2 marzo 2006, n.
1598).
Nessun commento:
Posta un commento