giovedì 25 settembre 2014

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ. COSTO DEL LAVORO


Artt. 86, co. 2 e 88 D. Lgs. 163/2006. - Nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi, devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2 marzo 2006, n. 1598).

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