L’operazione
matematica disciplinata dall’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
all’interno del procedimento per la determinazione della soglia di anomalia e
richiamata dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, il cosiddetto
“taglio delle ali”, prevede in realtà solo un accantonamento provvisorio del
10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso; la
“esclusione” di cui parla la citata disposizione è da ritenersi tale ai soli
fini della procedura di computo della soglia di anomalia.
In questo senso si è
espressa una consolidata giurisprudenza sostenendo che “ai sensi dell’art. 86
comma 1 il taglio delle ali serve, unitamente ad altri elementi, solo per
individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere
automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto
taglio” (Cfr. tra le altre TAR Puglia, Lecce, sezione III, n. 1460 del 2009,
TAR Liguria, sezione II, n.1554 del 2006).
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