Consiglio
di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3379
I soggetti mandatari di
A.T.I. o di consorzi devono già essere in possesso dei requisiti di
qualificazione per una gara, senza poter ricorrere all'incremento del quinto in
aumento per la qualificazione nella propria categoria. La normativa di settore prevede,
infatti, che la qualificazione ad una gara debba già posseduta dalla mandataria
e che l'istituto del quinto possa essere utilizzato in un momento successivo e
limitatamente alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera
classifica d’iscrizione.
Consiglio
di Stato, Sezione V - Sentenza 20/10/2010 n. 7573
Secondo
quanto previsto ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante
il rapporto percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese
mandanti ed impresa mandataria, l’associazione risultava validamente costituita
ed avrebbe potuto essere ammessa se la
mandataria avesse posseduto almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto
e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della
qualificazione deve sussistere a prescindere dal beneficio dell’incremento del
quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3, d.P.R. 34/2000: benefico utilizzabile
subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo
posto a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella
posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese concorrenti
singolarmente). Donde l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante
che, con un’interpretazione contemplante l’integrazione delle due normative e
consentendo il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante
l’incremento del quinto, ha ammesso alla gara l'impresa ed il raggruppamento ad
essa facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una
categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell’importo a base di gara.
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