TAR
Roma, Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 2187
La
cessione dell’azienda o di un suo ramo consente al nuovo soggetto di avvalersi,
ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso
hanno dato origine ai fini del subentro in un'aggiudicazione già intervenuta e
in un contratto già stipulato.
In
base al principio della continuità della gestione, infatti, i requisiti vengono
conservati nei casi di cessione, conferimento o acquisto di azienda o di ramo
di azienda, con la conseguenza che la verifica
del possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara - così come quelli
per il subentro nel contratto - vanno verificati con riferimento all'impresa
cessionaria, tenendo conto degli elementi integrativi derivanti
dall'assorbimento del ramo di azienda, sempre che rientri nei limiti di quanto
effettivamente trasferito.
Con
specifico riferimento alla modifica soggettiva del soggetto esecutore di
contratti pubblici, occorre inoltre avere riguardo a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
il quale dispone che la possibilità di
subentro nel contratto da parte del cessionario di un ramo di azienda è
normativamente subordinata al positivo accertamento del possesso sia dei
requisiti di ordine soggettivo che dei requisiti di ordine speciale previsti in
sede di gara, al fine di garantire la stazione appaltante circa la
permanenza, in caso di modificazione soggettiva dell’esecutore del contratto,
dei requisiti accertati in capo al soggetto affidatario del contratto, quale
diretta conseguenza della peculiarità del contratto posto in essere
dall’Amministrazione in esito alla particolare procedura ad evidenza pubblica.
Le
cautele previste dalla citata norma precludono l’immediata operatività nei
confronti della stazione appaltante della cessione dell’azienda o del ramo di
azienda che ricomprenda anche il contratto con la stessa intercorrente,
impedendo l’automatica successione nella titolarità dell’appalto quale
conseguenza del contratto di cessione del ramo di azienda, in cui il
cessionario subentra nella titolarità del complesso dei rapporti attivi e
passivi facenti capo al ramo ceduto, essendo la successione nel contratto ammissibile
se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 116.
In particolare, affinché
la cessione del ramo di azienda possa esplicare effetti nei confronti della
stazione appaltante è necessario che la cessionaria ponga in essere determinati
adempimenti, quali la comunicazione e la produzione della documentazione idonea
a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, successivamente ai
quali si apre una fase procedimentale di tipo valutativo che può concludersi
con l’opposizione al subentro.
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