Con
la sentenza n. 4055/2014, il Tribunale di Milano ha affermato il principio
per cui la ditta che omette di assumere tutte le iniziative volte ad impedire
un uso non corretto dei ponteggi, risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale anche dei danni connessi all'introduzione del ladro
nell'appartamento sfruttando l'impalcatura.
Nel
caso analizzato dai giudici milanesi, il condominio per tagliare i costi aveva
scelto di non installare un sistema di allarme, e pertanto – per questo motivo
- il Tribunale non ha ritenuto di addossare all'impresa edile (responsabile del
ponteggio) la responsabilità per il danno collegato al furto.
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