Art. 17.
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1.
Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo
sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio
esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1)
le parole: "i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria
complessiva degli edifici";
2)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso;";
b)
dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:
c)
all'articolo 6 (L):
1)
al comma 2:
a)
alla lettera a), le parole da: ", non comportino", fino alla
fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
2)
il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis),
l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i
dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.";
3)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei
lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b),
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte
dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate.";
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: "b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.";
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: "b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.";
5)
al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione della relazione
tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione
asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, ";
d)
all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le
parole: "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei
prospetti o delle superfici," sono sostituite dalle
seguenti: "modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti,";
e)
all'articolo 14 (L):
1)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione
urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta
di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico.";
2)
al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite
le seguenti: "nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni
d'uso,";
f)
all'articolo 15 (R):
1)
al comma 2, la parola "esclusivamente" è soppressa;
2)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque
accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi
infondate.";
g)
all'articolo 16 (L):
1)
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte
salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana
complessi di cui al comma 2-bis.";
2)
al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione
urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo
prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al
comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi
secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione,
tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono
direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario,
assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a
garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità
degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di
interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.";
3)
al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis)
alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo
particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché
quelli di nuova costruzione.";
4)
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo i
parametri di cui al comma 4.";
5)
al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine
di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.";
h)
all'articolo 17 (L):
1)
al comma 4, dopo le parole: "di proprietà dello Stato", sono
inserite le seguenti: ", nonché per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),";
2)
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.";
i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.»;
l) al Capo III, Titolo II, Parte I, la rubrica è sostituita dalla seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA';
l) al Capo III, Titolo II, Parte I, la rubrica è sostituita dalla seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA';
m)
all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le
parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle
seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e
le parole "denunce di inizio attività" sono sostituite dalle
seguenti:"segnalazioni certificate di inizio attività";
2) dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. Sono realizzabili
mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che
non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle
prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli
eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico e dalle altre normative di settore.";
n)
dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:
o)
all'articolo 24,
comma 3, dopo le
parole "il soggetto che ha presentato" sono inserite le
seguenti: "la segnalazione certificata di inizio attività
o";
p)
all'articolo 25 (R),
comma 5-ter, le
parole: "per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono
soppresse;
q)
dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
2.
Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e
24, comma 3, è
sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».
3.
Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo
allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli
stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e
regionale.
4.
All'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150,
dopo il sesto comma, è inserito il seguente: "L'attuazione
degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero
degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può
avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per
ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative
garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto
d'intervento."
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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