Consorzio
tra imprese artigiane ex L. 443/1985. Il
principio del divieto di costituzione in ATI del consorzio con la consorziata è
stato chiaramente espresso da AVCP nella Deliberazione n. 1/2007 secondo cui
“Il nesso funzionale che giustifica l'esistenza del consorzio stesso, determina
l’impossibilità di effettuare una associazione temporanea di imprese fra un
consorzio ed una impresa facente parte del consorziato, cd. consorzio di secondo
livello”.
Premesso
che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica
mediante la qualificazione dell’intero consorzio, le imprese consorziate
(singolarmente considerate) chiamate ad eseguire lavori, devono essere in
possesso dei requisiti di moralità generale e non anche della capacità tecnica.
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