giovedì 18 settembre 2014

ACQUISTO PER USUCAPIONE DELLO SPAZIO RAVVICINATO

Con la sentenza n.18888 depositata in data 8 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di violazione delle distanze minime tra edifici, è ammissibile l'acquisto mediante usucapione di una servitù al fine di conservare la costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Se un edificio viene costruito violando le prescrizioni della legge in materia di distanze minime rispetto alle costruzioni confinanti, il vicino ha la possibilità di fare ricorso al giudice per chiedere l'arretramento dell'edificio confinante. Tuttavia, precisa la Cassazione, trascorso un certo lasso di tempo senza che il vicino faccia ricorso al giudice, lo spazio ravvicinato può essere usucapito dal proprietario dell'edificio costruito a distanza inferiore a quella legale.
Nel caso di specie, il vicino si è attivato solo dopo 20 anni dalla costruzione del manufatto, e pertanto si è configurato un usucapione del diritto di mantenere il manufatto incriminato, sebbene sia stato realizzato non rispettando la distanza minima prevista dal Codice civile e dal regolamento urbanistico.

Inoltre, secondo la Cassazione l'acquisto per usucapione dello spazio ravvicinato è ammissibile anche se il fabbricato è abusivo: ciò in quanto l'abuso edilizio è una questione che concerne non i rapporti tra privati ma solamente i rapporti tra il privato e lo Stato.

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