Il
Gruppo di Lavoro misto del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e del
Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) ha predisposto un documento di chiarimenti per l’applicazione del DM 143/2013, diffuso con la circolare del Cni n. 417/XVII del 4 settembre 2014.
Il
DM, entrato in vigore il 21 dicembre 2013, fissa i parametri per la
determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento
di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.
Classificazione dei
servizi
Per
le opere disciplinate dal Dm 143/2013, l'art.8 prevede che “….gradi di
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all'interno della stessa categoria d'opera”. Per questa ragione, nell’ambito
della stessa categoria, ad esempio edilizia, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di
identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i
requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da affidare.
Ad
esempio, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10),
caratterizzati da un grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a
comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità,
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità,
quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari
a 1,15).
Relativamente
al secondo comma dell’art 8 del Dm 143/2013, la circolare chiarisce le modalità
di applicazione di tale norma, con particolare riferimento alla comparazione di
classi e categorie di opere che vengono definite dal Dm 143/2013 in modo
diverso rispetto alla previgente classificazione.
In
particolare, nel caso di incertezze nella comparazione, prevale il contenuto
oggettivo della prestazione professionale in relazione all’identificazione
delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad
interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate
dall’art.14 della L.143/49 in “I/d”), che oggi, con riferimento alla Tavola
“Z1” del Dm 143/2013, devono essere equiparate alla “E22” e non alla “E21”.
Quanto
sopra trova conferma nel documento trasmesso dalla Rete delle Professioni Tecniche
a seguito della consultazione presso l’Avcp dell’ 11 marzo 2014 e nel documento
di consultazione del Luglio 2014 della Autorità Nazionale Anticorruzione,
redatti per la revisione ed aggiornamento della determina Avcp 7 Luglio 2010
n.5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e
all’Ingegneria”.
Per
quanto riguarda la identificazione delle opere all’interno delle stesse
destinazioni funzionali, al fine della attribuzione del maggiore o minore grado
di complessità, qualora non espressamente indicato, devono essere valutati
elementi qualificanti riconducibili a: esigenze di adeguamento all’ambiente
circostante; presenza di più destinazioni d’uso e funzionali; esigenze
architettoniche; esigenze strutturali; esigenze impiantistiche; finiture.
I
criteri sopra indicati erano alla base della previgente classificazione (art.
14 L.143/1949); in tal senso si rinvia alle definizioni riportate alla classe I
categorie b, c, d della L.143/1949. Da tali elementi e criteri di
classificazione discende anche quella attuale introdotta dal Dm 143/2013, in
considerazione dell’obbligo previsto al comma 4 art. 1 dello stesso Dm.
Infine,
sempre in materia di classificazione dei servizi, in assenza di specifica
identificazione delle opere si può fare riferimento al criterio dell’analogia.
Prestazioni urbanistiche
Per
le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a
quella esecutiva, la circolare precisa che il corrispettivo determinato
utilizzando le aliquote Qa.0.01 (Pianificazione urbanistica generale) e Qa.0.06
( Pianificazione urbanistica esecutiva) della tav. Z2 non comprende i compensi
da valutare in ragione di tempo e/o per analogia, ai sensi dell’art. 6 del Dm
143/2013, quali:
-
Valutazioni Via e Vas Aia;
-
I rilievi di qualunque natura;
-
Le pratiche amministrative;
-
I convegni informativi con la committenza (etc);
-
Il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno;
-
Le pratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti
documentali fra stato di fatto e di progetto.
Collaudi - incarichi
collegiali
In
merito ai collaudi, quando l’incarico è conferito ad una commissione di
collaudo ai sensi dell’art. 238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante
dall’applicazione delle aliquote di cui alla Tav. Z2 va corrisposto per intero
a ciascun componente della commissione di collaudo.
Varianti
Per
quanto concerne le varianti, viene ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e
13 a piè di pagina della tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote
QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d’opera) e QcI.08
(variante del progetto in corso d’opera).
Nel
primo caso l’aliquota QcI.07 si applica sul valore dell’opera dato dalla somma
dei valori assoluti della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e
con la relativa percentuale e grado di complessità.
Nel
secondo caso, invece, al compenso determinato con l’applicazione dell’aliquota
QcI.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa
percentuale e grado di complessità, va sommato quello determinato applicando
l’aliquota QcI.07 sul valore dell’opera dato dalla somma dei valori assoluti
della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa
percentuale e grado di complessità.
Direttore operativo e
ispettore di cantiere
Per
la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote QcI.05 (ufficio della
direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo) e
QcI.06 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di
ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali aliquote integrative
a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non individuano,
quindi, il compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o
ispettori di cantiere.
Prestazioni non comprese
nella tav. Z2 del DM parametri
Relativamente
alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri di
analogia di cui all’art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione
di stati di consistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali,
impiantistici e d’altro genere, partecipazioni a commissioni di gara od altro,
si procederà alla relativa quantificazione dei compensi in ragione del tempo
così come previsto dal 2° comma dell’art. 6 del Dm 143/2013.
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