Consorzio
fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34 co. 1 lett. b) D.
Lgs. 163/2006. Artt. 276 e 277 d. P.R. 207/2010. In relazione ad un consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria il cui possesso è richiesto
esclusivamente al consorzio, essendo questi ritenuti cumulabili in capo al
consorzio medesimo, e i requisiti di
natura generale, di ordine pubblico e di moralità, che vanno, invece, accertati
anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici (cfr.
AVCP Determinazione n. 11/2004; Pareri di precontenzioso nn. 65/2011 e
192/2008).
Il
consorzio di cooperative di produzione e lavoro “è dotato di soggettività
giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni
temporanee di imprese, sicché il rapporto che lega le cooperative consorziate
alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico, quindi, non è
dubitabile che il consorzio sia l'unico soggetto interlocutore
dell'amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura
non come mandatario, ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se
finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato
ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio
di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità” (Consiglio di Stato, VI,
29 aprile 2003, n. 2183).
I consorzi di
cooperative sono, in altri termini, equiparati quoad naturam ai consorzi
stabili e non ai consorzi ordinari.
La
giurisprudenza è assai chiara in questo, affermando più esplicitamente che
“l'art. 34, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 rinvia, in tema di
partecipazione alle procedure di affidamento dei consorzi ordinari di imprese,
all'art. 37 del medesimo decreto e quest'ultimo, al c. 7, stabilisce che solo i
consorzi di cui alla lett. b) del suddetto art. 34, siano obbligati ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono.
Per
costante giurisprudenza, il rapporto tra i consorzi ex legge 422/1909 e le
cooperative ad essi associate, può essere ricondotto al rapporto fra società
commerciale e socio. Ne discende, pertanto, che attraverso la struttura comune
di impresa il consorzio esercita una funzione d’intermediazione tra le imprese
consorziate ed i terzi, strumento di supporto tecnico economico e finanziario
che svolge detta attività nell’interesse e per conto delle imprese consorziate,
tramite l’imputazione dei contratti e dei rapporti giuridici a sé stesso. La contemporanea partecipazione alla gara
del consorzio di cooperative e della cooperativa consorziata, in caso di
mancata indicazione da parte del consorzio del consorziato per il quale
concorre, determina l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale, ed è, pertanto, causa di esclusione ex articolo 34, comma 2,
secondo periodo del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Per
quanto attiene ai consorzi di cooperative, solamente
nei confronti dei consorziati indicati quali soggetti esecutori dell’appalto
vige il divieto di partecipazione, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara. I consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come
esecutori dei lavori possono, pertanto, partecipare alla gara in forma
individuale. Qualora negli organi amministrativi del consorzio di
cooperative ovvero di imprese artigiane, siano presenti titolari o
rappresentanti o direttori tecnici del consorziato, il divieto di contemporanea
partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati opera quale
norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti,
libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte.
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