mercoledì 17 settembre 2014

CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34 co. 1 lett. b) D. Lgs. 163/2006. Artt. 276 e 277 d. P.R. 207/2010.  In relazione ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria il cui possesso è richiesto esclusivamente al consorzio, essendo questi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo, e i requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, che vanno, invece, accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici (cfr. AVCP Determinazione n. 11/2004; Pareri di precontenzioso nn. 65/2011 e 192/2008).

Il consorzio di cooperative di produzione e lavoro “è dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, sicché il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico, quindi, non è dubitabile che il consorzio sia l'unico soggetto interlocutore dell'amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario, ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità” (Consiglio di Stato, VI, 29 aprile 2003, n. 2183).
I consorzi di cooperative sono, in altri termini, equiparati quoad naturam ai consorzi stabili e non ai consorzi ordinari.
La giurisprudenza è assai chiara in questo, affermando più esplicitamente che “l'art. 34, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 rinvia, in tema di partecipazione alle procedure di affidamento dei consorzi ordinari di imprese, all'art. 37 del medesimo decreto e quest'ultimo, al c. 7, stabilisce che solo i consorzi di cui alla lett. b) del suddetto art. 34, siano obbligati ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono.

Per costante giurisprudenza, il rapporto tra i consorzi ex legge 422/1909 e le cooperative ad essi associate, può essere ricondotto al rapporto fra società commerciale e socio. Ne discende, pertanto, che attraverso la struttura comune di impresa il consorzio esercita una funzione d’intermediazione tra le imprese consorziate ed i terzi, strumento di supporto tecnico economico e finanziario che svolge detta attività nell’interesse e per conto delle imprese consorziate, tramite l’imputazione dei contratti e dei rapporti giuridici a sé stesso. La contemporanea partecipazione alla gara del consorzio di cooperative e della cooperativa consorziata, in caso di mancata indicazione da parte del consorzio del consorziato per il quale concorre, determina l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, ed è, pertanto, causa di esclusione ex articolo 34, comma 2, secondo periodo del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.


Per quanto attiene ai consorzi di cooperative, solamente nei confronti dei consorziati indicati quali soggetti esecutori dell’appalto vige il divieto di partecipazione, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. I consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori dei lavori possono, pertanto, partecipare alla gara in forma individuale. Qualora negli organi amministrativi del consorzio di cooperative ovvero di imprese artigiane, siano presenti titolari o rappresentanti o direttori tecnici del consorziato, il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte.

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