Nella
sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
del 27.5.2014 si evidenzia che, secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, l’offerta deve essere valutata nella globalità dei servizi e
delle prestazioni a questi riferibili, non rilevando (ai fini della verifica della
anomalia) che lo svolgimento di un servizio di non rilevante entità, rispetto
al complesso di quelli offerti, sia offerto sottocosto, in quanto compensabile
con quanto ricavato dallo svolgimento degli altri servizi (caso di offerta di
servizio in cui i costi medi della manodopera si discostano in modo enorme da
quelli individuati dal decreto ministeriale sul costo del lavoro, Cons. St.,
sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314).
D’altra
parte, ai sensi dell´art. 86, del d.lg. n. 163 del 2006, i valori del costo del
lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite
inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità
dell´offerta sotto tale profilo, con la conseguenza che l´eventuale scostamento
da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio
di anomalia, potendo essere accertato quando risulti puntualmente e
rigorosamente giustificato (Cons. St., sez. VI. 22 marzo 2013, n. 1633; 29
maggio 2012, n. 3226).
Con
particolare riguardo alla questione del costo del lavoro, è stato anche
affermato che un’offerta non può essere ritenuta senz´altro anomala e
comportante l´automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo
del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti
dalle tabelle ministeriali, giacché queste ultime non costituiscono parametri
inderogabili, ma solo indici del giudizio di congruità; così che - ai fini del
giudizio di anomalia dell´offerta - è necessario che la discordanza sia
considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2012,
n. 4306), purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le
retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione
collettiva (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134). 5.3.2.
Alla
luce di tali consolidati principi la determinazione dell’amministrazione
appaltante risulta affetta dai vizi indicati, atteso che l’esclusione dalla
gara si fonda esclusivamente sulla ravvisata incongruità dei costi del lavoro e
sulla sostanziale inaffidabilità, sotto questo solo profilo, dell’offerta non
essendo stata invece effettuata la necessaria valutazione complessiva della
eventuale anomalia dell’offerta, verificando cioè, anche alla luce della
giustificazioni, osservazioni e controdeduzioni fornite dalla società
interessata, se le discordanze concernenti i costi del lavoro, ancorché in
assoluto di per sé non giustificabili, potessero in concreto trovare
giustificazioni o compensazioni in altri voci dell’offerta proposta.
In
merito all’argomentazione difensiva dell’amministrazione comunale secondo cui
nel caso di specie, trattandosi di un appalto escluso dall’applicazione della
normativa del codice dei contratti pubblici, non poteva trovare ingresso la
procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, la giurisprudenza ha avuto
modo di rilevare che sebbene, ai sensi degli artt. 17 e 27 del d.lgs. n. 163
del 2006, la procedura riguardante la verifica dell´anomalia dell´offerta non
sia obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, tuttavia la
stessa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui
determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale se microscopicamente
irragionevole (Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059): nel caso in esame,
come emerge dall’esame del disciplinare di gara, l’amministrazione appaltante
aveva effettivamente previsto lo svolgimento della procedura di verifica
dell’anomalia dell’offerta (con ciò autovincolandosi).
La
stessa ricordata previsione del disciplinare di gara esclude anch’essa che il
solo discostarsi dell’offerta quanto al costo del lavoro dai minimi
inderogabili salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro determini
automaticamente l’inaffidabilità dell’offerta e giustifichi un automatico
giudizio di anomalia. A ciò consegue l’illegittimità del provvedimento
impugnato per il fatto che è mancata la valutazione dell’offerta nel suo
complesso, essendosi la valutazione dell’amministrazione fermata alla
riscontrata incongruità ed inaffidabilità degli esposti costi del lavoro, senza
verificare se i discostamenti degli stessi dalle tariffe minime inderogabili
potesse trovare una giustificazione (ed un’eventuale compensazione) nella
globalità dell’offerta presentata.
Pertanto,
un’offerta non può essere ritenuta anomala e comportante l´automatica
esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato
calcolato secondo valori inferiori a quelli delle tabelle ministeriali.
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