Con
comunicato del 17 settembre 2014 ANAC fornisce
indicazioni sulle modalità di trasmissione e comunicazione delle varianti in
corso d’opera, alla luce delle modifiche introdotte all’art. 37 del D.L. n.
90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014.
Il
nuovo comunicato modifica il comunicato del 4 aprile 2008, con riferimento alla
tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più
di sessanta ma di trenta giorni, ed aggiorna e sostituisce il Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 16 luglio 2014 che deve intendersi non più vigente.
Le
stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia
di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma
dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del
Responsabile del procedimento).
In
particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere
inderogabilmente i seguenti atti:
-
quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
-
atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
-
verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
-
relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;
nonché
tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità
delle modifiche apportate al progetto.
La
relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi
previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione
richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In
aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC
il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera
documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti
Pubblici su supporto informatico (CD).
Il
comunicato del presidente dell'Anac fornisce anche precisazioni sul
coordinamento con previgenti obblighi di Comunicazione all’Osservatorio,
sull'ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione e sull'organo
competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC (LEGGI TUTTO).
Il
mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione
richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad 25.822 euro. La
trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare
riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento)
è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 euro.
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