Con
riferimento ai consorzi ordinari, la
rappresentanza nei confronti della stazione appaltante spetta agli organi
consortili cui è statutariamente attribuita.
I
consorzi partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri
consorziati, di tal ché il consorzio non
può partecipare per conto solo di alcuni di essi.
Inoltre,
è possibile costituire un consorzio ordinario per partecipare a più gare
indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte
le imprese consorziate e sulla base della qualificazione possedute da queste.
Dunque,
ove solo alcune delle imprese consorziate vogliano partecipare ad una gara
queste devono vincolarsi, al pari di un’ATI, attraverso un mandato collettivo
speciale irrevocabile, con rappresentanza (determinazione n. 11/2004). La
disciplina dei consorzi ordinari è equiparata a quella dei raggruppamenti
temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 37, seppure con delle limitazioni,
derivanti dalla mancanza di espressi rinvii alla stessa. In tal senso, devono
ritenersi non applicabili ai consorzi in parola gli aspetti della disciplina
sulle ATI relativi alla presentazione dell’offerta delle imprese non ancora
costituite in consorzio (art. 37, co. 8) ed alla rappresentanza delle imprese
(art. 37, co. 14 e segg.). Nei consorzi ordinari non sussiste un rapporto di
mandato tra le consorziate per la partecipazione alle gare, poiché è il
contratto costitutivo del consorzio che costituisce il vincolo (Cons. Stato
sent. n. 5679/2000), né il consorzio partecipa per una o più consorziate ma per
tutte le imprese che lo costituiscono; analogamente, dalla relativa disciplina
codicistica, è sancito il regime della responsabilità solidale.
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