mercoledì 17 settembre 2014

LA RAPPRESENTANZA DEI CONSORZI ORDINARI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Con riferimento ai consorzi ordinari, la rappresentanza nei confronti della stazione appaltante spetta agli organi consortili cui è statutariamente attribuita.
I consorzi partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati, di tal ché il consorzio non può partecipare per conto solo di alcuni di essi.
Inoltre, è possibile costituire un consorzio ordinario per partecipare a più gare indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base della qualificazione possedute da queste.

Dunque, ove solo alcune delle imprese consorziate vogliano partecipare ad una gara queste devono vincolarsi, al pari di un’ATI, attraverso un mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza (determinazione n. 11/2004). La disciplina dei consorzi ordinari è equiparata a quella dei raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 37, seppure con delle limitazioni, derivanti dalla mancanza di espressi rinvii alla stessa. In tal senso, devono ritenersi non applicabili ai consorzi in parola gli aspetti della disciplina sulle ATI relativi alla presentazione dell’offerta delle imprese non ancora costituite in consorzio (art. 37, co. 8) ed alla rappresentanza delle imprese (art. 37, co. 14 e segg.). Nei consorzi ordinari non sussiste un rapporto di mandato tra le consorziate per la partecipazione alle gare, poiché è il contratto costitutivo del consorzio che costituisce il vincolo (Cons. Stato sent. n. 5679/2000), né il consorzio partecipa per una o più consorziate ma per tutte le imprese che lo costituiscono; analogamente, dalla relativa disciplina codicistica, è sancito il regime della responsabilità solidale.

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