Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di
vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli
edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che
certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e
dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti
non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute
della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e
geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le
seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle
procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere
dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n.
163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico
della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno
cinque operatori economici.
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