L'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014, chiarisce le
indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese
sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO-TIPO.
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli
64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”.
Nella
citata determinazione – CLICCA QUI - si è rilevato come la costituzione di un
raggruppamento che presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali
si porrebbe in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287,
vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o
restringere la concorrenza. Nel medesimo atto si è inoltre evidenziato che la
possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle
concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica
concorrenziale da parte del raggruppamento “sovrabbondante”.
Nel
Comunicato del 3 settembre scorso si precisa che le indicazioni contenute nella
determinazione n. 4/2012 devono essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di
costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che
l’esclusione non potrà mai essere automatica.
Infatti,
qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali
nella formazione del raggruppamento ha
l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai
concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su
elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità
produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte
imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la
convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della
dimensione o della tipologia del contratto. Nell’ambito della valutazione
di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la
formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di
falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà
essere disposta l’esclusione dalla gara.
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