Le soluzioni
migliorative si differenziano dalle varianti nelle gare d'appalto da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, sono
ammissibili le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità
esecutive dell'opera o del servizio, a condizione che tali varianti non si
traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.
Consiglio di Stato,
sezione quinta, sentenza n. 4578/2014 depositata il 9 settembre scorso.
“Secondo
un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di gare pubbliche da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: infatti le prime
possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a
diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di
valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle
caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le
seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico,
strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa
manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva
autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi
requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal
concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla
Pubblica amministrazione (Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; 24
ottobre 2013, n. 5160)”.
Le
varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera
o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa
ideazione dell'oggetto del contratto (Cons. St., sez. V, 17 settembre
2012, n. 4916)”.
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