martedì 16 settembre 2014

VARIANTI E SOLUZIONI MIGLIORATIVE

Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti nelle gare d'appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, sono ammissibili le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, a condizione che tali varianti non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 4578/2014 depositata il 9 settembre scorso.
“Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: infatti le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione (Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; 24 ottobre 2013, n. 5160)”.

Le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916)”.

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