martedì 23 settembre 2014

CORRISPONDENZA TRA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI E CATEGORIA PREVALENTE

Premesso che il sistema di qualificazione SOA, organizzato in categorie generali e speciali e classifiche, è inderogabile da parte della stazione appaltante, che non può prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264), l’errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio di selezionare un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma anche un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, precludendo la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto.

L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute negli artt. 60 e seguenti del d. P.R. n. 207/2010 (cfr. AVCP parere 23 aprile 2013 n. 2013; Id., parere 16 dicembre 2010 n. 217; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292). Nel caso di specie, in relazione ad un progetto che riguardava essenzialmente la fornitura e posa in opera di barriere paramassi e l’esecuzione di lavori alpinistici, la corretta categoria di qualificazione è la OS12-B.

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