Premesso
che il sistema di qualificazione SOA,
organizzato in categorie generali e speciali e classifiche, è inderogabile da
parte della stazione appaltante, che non può prescrivere nel bando di gara il
possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla
legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere
17 dicembre 2008 n. 264), l’errata individuazione della categoria
prevalente non comporta soltanto il rischio di selezionare un appaltatore non
adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma
anche un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato,
precludendo la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della
qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto.
L’individuazione
della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere
da appaltare, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma
deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni
contenute negli artt. 60 e seguenti del d. P.R. n. 207/2010 (cfr. AVCP parere
23 aprile 2013 n. 2013; Id., parere 16 dicembre 2010 n. 217; cfr. Cons. Stato,
sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292). Nel caso di specie, in relazione ad un
progetto che riguardava essenzialmente la fornitura e posa in opera di barriere
paramassi e l’esecuzione di lavori alpinistici, la corretta categoria di
qualificazione è la OS12-B.
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