martedì 2 settembre 2014

FALSO INNOCUO

Consiglio di Stato, Sez. III, 06.02.2014 n. 583
Nella specie, non si tratta in questa sede di verificare se e per qual ragione la giurisprudenza più recente (cfr., per tutti, Cons. St., III, 16 marzo 2012 n.1471; id., V, 22 maggio 2012 n. 2946; id., 5 dicembre 2012 n. 6223; id., 21 giugno 2013 n. 3397) abbia ripudiato l’operatività della teoria del falso innocuo nelle gare ad evidenza pubblica, perché essa è questione di diritto e, comunque, non è l’oggetto del presente contendere.
Ciò che qui rileva è che la sentenza, nella specie, afferma l’operatività del falso innocuo solo in quanto «… il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire – come nel caso in esame –…».
Il falso innocuo presuppone (cfr., per tutti, Cons. St., V, 24 novembre 2011 n. 6240 e giurisprudenza ivi citata) che la lex specialis non preveda una sanzione espulsiva espressa per la mancata osservanza di puntuali prescrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire. Allora non è indifferente affermare in fatto l’inesistenza, o no, della clausola medesima senza ulteriori argomenti, ché tal fatto è dirimente nell’applicazione del predetto istituto.
In altri termini, non sfugge certo al Collegio l’art. 45, § 2, lett. g) della dir. n. 2004/18/CE, che fa conseguire l’esclusione dalla gara alle sole ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni (e non anche incomplete) nel fornire informazioni. La norma UE s’appalesa d’immediata applicazione nell’ordinamento nazionale e, quindi, nelle procedure di gara solo qualora l’esclusione da esse NON sia sancita, in base all’art. 38, c. 1 del Dlg 163/2006, in modo espresso nella legge di gara.
Infatti, per un verso, non si può predicare l’applicabilità mera del c.d. “falso innocuo” alle procedure d’evidenza pubblica, perché la completezza delle dichiarazioni consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr., da ultimo, Cons. St., III, 15 gennaio 2014 n. 123).

Per altro verso, la dimostrazione dell’assenza di elementi ostativi alla partecipazione ad una gara di appalto in capo ad uno degli amministratori della società, costituisce elemento essenziale dell’offerta (o comunque è dovuta ai sensi dell’art. 38, c. 2 del Dlg 163/2006), sì che la sua mancanza produce l’esclusione automatica ai sensi del successivo art. 46, c. 1-bis, quand’anche in assenza di espressa comminatoria da parte della legge di gara (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 30 settembre 2013 n. 4842).

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