giovedì 25 settembre 2014

ESCLUSIONE AUTOMATICA NEGLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO CON PIÙ DI DIECI OFFERTE AMMESSE

Art. 86, co. 1 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 121 D.P.R. n. 207/2010 –– Ribassi di uguale valore
Ai sensi dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010, le offerte identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o all’interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, il che equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un’offerta unica.

Il primo periodo, al contrario, nel disciplinare il calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, precisa che le offerte identiche sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; in questo modo è stato chiarito che, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso (accorpando i valori identici), mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. E in effetti, quando sia stato circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate.

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