Art.
86, co. 1 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 121 D.P.R. n. 207/2010 –– Ribassi di uguale
valore
Ai
sensi dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010, le offerte
identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o
all’interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, il che equivale a
dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come
un’offerta unica.
Il
primo periodo, al contrario, nel disciplinare il calcolo della media aritmetica
e dello scarto medio aritmetico, precisa che le offerte identiche sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; in questo modo è stato
chiarito che, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai
valori di ribasso (accorpando i valori identici), mentre nella fase successiva,
calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano
tutte le offerte, anche quelle con valori identici. E in effetti, quando sia
stato circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai
fini del calcolo della soglia di anomalia, è ragionevole che alla definizione
delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate.
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