martedì 23 settembre 2014

ATTESTAZIONE SOA E SCADENZA IN CORSO DI GARA

Il principio di ultrattività dell’attestazione SOA si applica, giusto il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 18.7.2012, sia quando l’impresa ha richiesto, entro il termine di 90 giorni, il rinnovo dell’attestazione SOA (a norma dell’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010) sia quando ha richiesto la verifica triennale (a norma dell’art. 77, comma 1, del medesimo decreto): in entrambe le ipotesi l’impresa può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l’esito positivo di tali domande intervenga, ai sensi dell’art. 11, comma 8,del D. Lgs. n. 163/2006, dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara.
Il principio di ultrattività si applica anche quando l’impresa, abbia avanzato istanza, nel termine prescritto, di nuova attestazione SOA invece che di verifica triennale, tanto quindi da coprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d’appalto. Come rilevato dalla giurisprudenza “ La valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va, infatti, sempre correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, ossia l'attestazione, valevole erga omnes, che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione.
Pertanto, il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione, e ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, di fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della novella certificazione.”(TAR Sicilia – Catania, Sez. I, sent. 04 marzo 2013, n. 704).

E’ legittima l’ammissione alla gara di un’impresa solo se la stessa abbia avanzato richiesta di verifica triennale della attestazione SOA nei novanta giorni precedenti la data di scadenza di validità triennale dell'attestazione originaria.
Con riferimento alla possibilità di partecipare alle gare di appalto nelle more della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che l’istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica.

Diversamente ragionando, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza di un esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favor partecipationis. Occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto tempestivamente la verifica triennale e quella in cui la richiesta di verifica triennale non sia stata tempestiva: "Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno lo possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con lo conseguenza che, ai sensi del comma 7, dell'art. 77 del Regolamento, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione" (Cons. Stato, Ad . Plenaria, 18 luglio 2012, n. 27).

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