Il principio di
ultrattività dell’attestazione SOA si applica, giusto il pronunciamento
dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 18.7.2012, sia quando l’impresa ha richiesto,
entro il termine di 90 giorni, il rinnovo dell’attestazione SOA (a norma
dell’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010) sia quando ha richiesto la verifica
triennale (a norma dell’art. 77, comma 1, del medesimo decreto): in entrambe le
ipotesi l’impresa può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il
quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato
o la verifica triennale, sempre che l’esito positivo di tali domande
intervenga, ai sensi dell’art. 11, comma 8,del D. Lgs. n. 163/2006, dopo
l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della
stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del
possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla
gara.
Il
principio di ultrattività si applica anche quando l’impresa, abbia avanzato
istanza, nel termine prescritto, di nuova attestazione SOA invece che di
verifica triennale, tanto quindi da coprire anche il periodo intercorrente tra
la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del
successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto
d’appalto. Come rilevato dalla giurisprudenza “ La valenza costitutiva della
certificazione rilasciata da una SOA va, infatti, sempre correlata con lo scopo
che la funzione di certificazione persegue, ossia l'attestazione, valevole erga
omnes, che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire
opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità
del periodo di vigenza della relativa certificazione.
Pertanto,
il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della
validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei
requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio
della prima attestazione, e ciò vale anche per il periodo intertemporale tra
due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, di fatto,
certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad
un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in
passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li
ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della novella certificazione.”(TAR Sicilia
– Catania, Sez. I, sent. 04 marzo 2013, n. 704).
E’
legittima l’ammissione alla gara di un’impresa solo se la stessa abbia avanzato
richiesta di verifica triennale della attestazione SOA nei novanta giorni
precedenti la data di scadenza di validità triennale dell'attestazione
originaria.
Con
riferimento alla possibilità di partecipare alle gare di appalto nelle more
della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che
l’istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il
fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di
penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla
presentazione in termini della domanda di verifica.
Diversamente
ragionando, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza di un esito negativo
della verifica, in contrasto con il principio del favor partecipationis.
Occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto
tempestivamente la verifica triennale e quella in cui la richiesta di verifica
triennale non sia stata tempestiva: "Nel caso in cui la richiesta venga
formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della
verifica, viene meno lo possibilità di saldare, sul piano temporale e
concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione
della procedura di verifica, con lo conseguenza che, ai sensi del comma 7,
dell'art. 77 del Regolamento, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle
more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione" (Cons.
Stato, Ad . Plenaria, 18 luglio 2012, n. 27).
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