Art. 26. Misure urgenti
per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati
1.
L'accordo di programma di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare
pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i
contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di
recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al
Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa
ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante
urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla
concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile
interessato.
2.
Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a
individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da
destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il
Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro
45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli
immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si
continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene
all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3.
Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al
comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre
all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa
destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di
mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.
4.
L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi
precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa
con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce
variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata
proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con
deliberazione del Consiglio comunale.
5.
Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in
base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza
dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea
sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per
l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di
strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di
programma di cui al comma 4.
6.
Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero
della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla
concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
7.
Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4,
nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può
proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida,
un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante
urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le
disposizioni di cui al comma 8.
8.
A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione
d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita
agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive
competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi,
secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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