Art. 34.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere
lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica
1.
Al comma 1-bis
dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi
dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2.
All'articolo 49 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3.
All'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura
strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti
di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o».
4.
All'articolo 70 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi
previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei
casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5.
All'articolo 132 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi
di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b)
al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono
aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6.
All'articolo 203 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle
disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché
nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7.
Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività
di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e
opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie
per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre
opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area.
8.
Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e
modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a)
nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area
oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di
suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative
dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di
campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di
suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro
di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di
terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di
dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e
dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori,
trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo,
comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato
cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
9.
Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se
ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori
di fondo.
10.
I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di
fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere
riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
a)
le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono
preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante
convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle
concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area
assoggettata all'analisi di rischio;
b)
qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia
stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo
dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi
sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate
l'efficienza e l'efficacia.
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