Dopo
l'entrata in vigore a luglio 2013 del Regolamento Ue n. 305/2011 sui
prodotti da costruzione (con l'integrazione di febbraio 2014, del
Regolamento 157/2014, con cui viene resa possibile la pubblicazione online delle
dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione), sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2014/C 259/01 sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate del Regolamento.
Per
ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti
indicazioni:
a)
riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b)
data di inizio del periodo di coesistenza;
c)
data di fine del periodo di coesistenza.
Dalla data di inizio del
periodo di coesistenza - secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 17 del
CPR (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION) - è possibile usare una norma
armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un
prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. E gli
organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate
conformemente alla direttiva 98/34/CE. Al termine del periodo di coesistenza le
norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine
alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
La dichiarazione di
prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione venduto nell'UE e
deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi distributori, imprese di costruzioni o
consumatori "non professionisti", ad esempio, persone che realizzano
progetti di ristrutturazione domestica "fai da te".
Le
dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come
il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza
energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa
le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni
che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul
mercato, quello consono all'impiego previsto.
La
possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece
dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a
ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), dovrebbe contribuire a
una riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.
Nel rendere disponibile
online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno garantire che il
suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione online.
Mentre
l’attestato di conformità poteva consistere, a seconda della classe di rischio
del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un
certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto, la
dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il
risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione
del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun
elemento commercializzato.
La dichiarazione di
prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione
alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche
tecniche armonizzate o in presenza di una valutazione tecnica europea. Pertanto
i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal
regolamento.
I contenuti della
dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e
comprendono, tra l’altro: il riferimento del prodotto-tipo; il sistema di
valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle
specifiche tecniche armonizzate applicabili; l’uso previsto del prodotto;
l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere
dichiarata; le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
Per
quanto riguarda la sua redazione e distribuzione, accanto alla conferma di
regole già previste per la Dichiarazione di conformità (redatta dal fabbricante
prima dell’immissione del prodotto sul mercato, contiene le informazioni sulla
prestazione del prodotto come definite nella specifica tecnica armonizzata di
riferimento, fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro
in cui il prodotto è messo a disposizione) ne vengono introdotte di nuove: deve essere redatta in base al modello di
cui all’allegato III del CPR; deve essere accompagnata dalle informazioni sulle
sostanze pericolose e, soprattutto, deve essere distribuita ogni volta che il
prodotto è messo a disposizione del mercato, in formato cartaceo o elettronico.
Al
contrario di quanto previsto dalla CPD, per cui la Dichiarazione di conformità
rimane al fabbricante e deve essere consegnata solo dopo richiesta, la DoP è un documento che accompagna sempre
il prodotto. Il fabbricante può fornire la DoP in modo attivo (cioè senza che
sia il cliente a richiedergliela) in forma cartacea o tramite mezzi elettronici
(fax, email, supporto dati, ecc.), in alternativa il fabbricante può fornire
una copia della DoP (in modo passivo e sarà il cliente a scaricarla) su un sito
web in conformità con le condizioni definite da parte della Commissione
Europea.
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