martedì 9 settembre 2014

LE NORME ARMONIZZATE DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Dopo l'entrata in vigore a luglio 2013 del  Regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (con l'integrazione di febbraio 2014, del  Regolamento 157/2014, con cui viene resa possibile la pubblicazione online delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione), sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2014/C 259/01 sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate del Regolamento. 
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso; 
b) data di inizio del periodo di coesistenza;
c) data di fine del periodo di coesistenza.
Dalla data di inizio del periodo di coesistenza - secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 17 del CPR (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION) - è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. E gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione venduto nell'UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non professionisti", ad esempio, persone che realizzano progetti di ristrutturazione domestica "fai da te".
Le dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quello consono all'impiego previsto.
La possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), dovrebbe contribuire a una riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.
Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione online.
Mentre l’attestato di conformità poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto, la dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o in presenza di una valutazione tecnica europea. Pertanto i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal regolamento.
I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro: il riferimento del prodotto-tipo; il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; l’uso previsto del prodotto; l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata; le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
Per quanto riguarda la sua redazione e distribuzione, accanto alla conferma di regole già previste per la Dichiarazione di conformità (redatta dal fabbricante prima dell’immissione del prodotto sul mercato, contiene le informazioni sulla prestazione del prodotto come definite nella specifica tecnica armonizzata di riferimento, fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione) ne vengono introdotte di nuove: deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato III del CPR; deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose e, soprattutto, deve essere distribuita ogni volta che il prodotto è messo a disposizione del mercato, in formato cartaceo o elettronico.

Al contrario di quanto previsto dalla CPD, per cui la Dichiarazione di conformità rimane al fabbricante e deve essere consegnata solo dopo richiesta, la DoP è un documento che accompagna sempre il prodotto. Il fabbricante può fornire la DoP in modo attivo (cioè senza che sia il cliente a richiedergliela) in forma cartacea o tramite mezzi elettronici (fax, email, supporto dati, ecc.), in alternativa il fabbricante può fornire una copia della DoP (in modo passivo e sarà il cliente a scaricarla) su un sito web in conformità con le condizioni definite da parte della Commissione Europea.

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