Art.
87 del d.lgs. n. 163/2006- Il principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza amministrativa in tema di anomalia dell’offerta prevede che la
verifica condotta dalla stazione appaltante non debba assumere quale oggetto
esclusivo la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle
giustificazioni, ma debba tendere alla formulazione di un giudizio globale e
sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme.
In
particolare, si è chiarito che mentre l’offerta economica è immodificabile da
parte dei concorrenti, modificabili sono invece le giustificazioni. Sono
senz’altro ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime
e sovrastime, così come non può vietarsi un limitato rimaneggiamento di taluni
elementi delle giustificazioni stesse, purché l’offerta contrattuale non
risulti alterata e venga ritenuta nel suo complesso affidabile al momento
dell’aggiudicazione.
In sede di verifica dell’anomalia deve ritenersi possibile
che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e
dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci di
prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che, in relazione a queste,
essa è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile
risparmio che permette di compensare il maggior costo di altre voci (così, di
recente, Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Id., sez. VI, 21 maggio
2009 n. 3146; Id., sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007).
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