mercoledì 24 settembre 2014

MODIFICABILITÀ DELLE GIUSTIFICAZIONI RICHIESTE PER VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE


Art. 87 del d.lgs. n. 163/2006- Il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di anomalia dell’offerta prevede che la verifica condotta dalla stazione appaltante non debba assumere quale oggetto esclusivo la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle giustificazioni, ma debba tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme. 
In particolare, si è chiarito che mentre l’offerta economica è immodificabile da parte dei concorrenti, modificabili sono invece le giustificazioni. Sono senz’altro ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, così come non può vietarsi un limitato rimaneggiamento di taluni elementi delle giustificazioni stesse, purché l’offerta contrattuale non risulti alterata e venga ritenuta nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione. 
In sede di verifica dell’anomalia deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che, in relazione a queste, essa è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio che permette di compensare il maggior costo di altre voci (così, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Id., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Id., sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007).

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