mercoledì 3 settembre 2014

TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ATTESTAZIONE SOA E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E’ conforme l’ammissione di un concorrente, qualora, nel corso della gara, venga esibita un’ attestazione SOA valida al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e, pertanto, perfettamente efficace.

L’impresa che abbia richiesto entro i termini la verifica triennale del proprio attestato SOA, può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D .Lg. 12 aprile 2006 n. 163, all'esito positivo della verifica stessa; viceversa, l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 18 luglio 2012, n. 27). 
La necessaria continuità dell’ attestazione SOA deriva dalla circostanza che, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 76 comma 5 e 77 d. P. R. n. 207/2010, l'efficacia delle attestazioni è fissata in cinque anni con l’obbligo di effettuare, alla scadenza del primo triennio, una verifica finalizzata all'accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale. La verifica triennale con esito positivo costituisce una condizione necessaria per confermare la validità della certificazione SOA dopo il primo triennio e sino alla scadenza del quinquennio, e il rispetto dei termini previsti per la procedura di verifica consente all’ impresa interessata di evitare di incorrere nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA, assicurandone la continuità per l'intero quinquennio (cfr. C. d. S. sez. VI, n. 2378/2012). La verifica triennale positiva può, pertanto, essere intesa come una condizione sospensiva di efficacia apposta alla SOA, di modo che, mentre il suo verificarsi produce automaticamente l'effetto di confermare l'efficacia quinquennale fissata dalla legge, il mancato verificarsi di essa determina la perdita di efficacia ab origine della certificazione.

Art. 77 del d. P.R. n. 207/2010 – Verifica triennale attestato SOA. In ordine alla necessità per le imprese di sottoporsi alla verifica triennale dell’attestazione SOA almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione, detto termine non ha carattere perentorio e, pertanto, “l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, non si può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (cfr. Autorità Determinazione n. 6 del 21.4.2004, TAR Bari, Sez. I, sentenza n. 1334 del 14 aprile 2010, TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n.111 del 6 febbraio 2007, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 203 del 5 aprile 2003, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003).

Art. 77 del d. P.R. n. 207/2010 – Verifica triennale attestato SOA. Ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del d. P.R. n. 207/2010, solo nel caso in cui la richiesta di verifica dell’attestazione SOA venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la conseguenza che, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione. La richiesta tempestiva consente l’ultravigenza dell’attestazione in pendenza dell’espletamento del procedura e, in caso di esito, la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio considerato.

Attestazione SOA – Verifica triennale – Termine di scadenza per la presentazione delle offerte- L’impresa che non solo avvii la procedura relativa alla verifica triennale dell’attestazione SOA, ma ne ottenga il rilascio per le categorie prescritte dal bando un giorno prima della scadenza per la presentazione delle offerte, non può essere penalizzata con l’esclusione dalla gara. Infatti, in base a un principio consolidato in materia di qualificazione, i requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere posseduti dai concorrenti fin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere mantenuti in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità.


E’ consentita l’ultravigenza della SOA scaduta nel periodo decorrente dalla scadenza fino all’esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contrato di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 27 del 2012, Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.06.2013, n. 3397; TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sent. 04.03.2013, n. 704) e purché la verifica sia stata richiesta nel termine di novanta giorni anteriori alla scadenza. Ciò in ossequio alle esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, che nel nostro ordinamento, è imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire i contratti pubblici, ed inoltre per evitare che le stazioni appaltanti siano esposte al rischio della perdita e del successivo riacquisto della qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. AVCP parere 21 marzo 2012 n. 44; in giurisprudenza, ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011 n. 4).

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