E’
conforme l’ammissione di un concorrente, qualora, nel corso della gara, venga
esibita un’ attestazione SOA valida al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione alla gara e, pertanto, perfettamente efficace.
L’impresa
che abbia richiesto entro i termini la verifica triennale del proprio attestato
SOA, può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica
sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione
è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D .Lg. 12 aprile 2006 n. 163,
all'esito positivo della verifica stessa; viceversa, l'impresa che abbia
presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo
la data di positiva effettuazione della verifica (cfr. Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato con sentenza 18 luglio 2012, n. 27).
La necessaria
continuità dell’ attestazione SOA deriva dalla circostanza che, secondo quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 76 comma 5 e 77 d. P. R. n.
207/2010, l'efficacia delle attestazioni è fissata in cinque anni con l’obbligo
di effettuare, alla scadenza del primo triennio, una verifica finalizzata
all'accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale.
La verifica triennale con esito positivo costituisce una condizione necessaria
per confermare la validità della certificazione SOA dopo il primo triennio e
sino alla scadenza del quinquennio, e il rispetto dei termini previsti per la
procedura di verifica consente all’ impresa interessata di evitare di incorrere
nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA,
assicurandone la continuità per l'intero quinquennio (cfr. C. d. S. sez. VI, n.
2378/2012). La verifica triennale positiva può, pertanto, essere intesa come
una condizione sospensiva di efficacia apposta alla SOA, di modo che, mentre il
suo verificarsi produce automaticamente l'effetto di confermare l'efficacia
quinquennale fissata dalla legge, il mancato verificarsi di essa determina la
perdita di efficacia ab origine della certificazione.
Art.
77 del d. P.R. n. 207/2010 – Verifica triennale attestato SOA. In ordine alla
necessità per le imprese di sottoporsi alla verifica triennale
dell’attestazione SOA almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del
triennio di validità dell'attestazione, detto termine non ha carattere
perentorio e, pertanto, “l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le
suddette date ma, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del
triennio di validità dell'attestazione, non si può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di
effettuazione della verifica con esito positivo” (cfr. Autorità Determinazione
n. 6 del 21.4.2004, TAR Bari, Sez. I, sentenza n. 1334 del 14 aprile 2010, TAR
Campania, Salerno, sez. I, sentenza n.111 del 6 febbraio 2007, Cons. Stato,
sez. IV, sentenza n. 203 del 5 aprile 2003, Cons. Stato, sez. V, sentenza n.
6760 del 30 ottobre 2003).
Art.
77 del d. P.R. n. 207/2010 – Verifica triennale attestato SOA. Ai sensi del
comma 7 dell’art. 77 del d. P.R. n. 207/2010, solo nel caso in cui la richiesta
di verifica dell’attestazione SOA venga formulata dopo che sia spirato il
termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilità di
saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria
dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la
conseguenza che, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in
forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione. La richiesta
tempestiva consente l’ultravigenza dell’attestazione in pendenza
dell’espletamento del procedura e, in caso di esito, la saldatura del relativo
esito con la scadenza del triennio considerato.
Attestazione
SOA – Verifica triennale – Termine di scadenza per la presentazione delle
offerte- L’impresa che non solo avvii la procedura relativa alla verifica
triennale dell’attestazione SOA, ma ne ottenga il rilascio per le categorie
prescritte dal bando un giorno prima della scadenza per la presentazione delle
offerte, non può essere penalizzata con l’esclusione dalla gara. Infatti, in
base a un principio consolidato in materia di qualificazione, i requisiti di
ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere
posseduti dai concorrenti fin dal momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e devono essere mantenuti in ogni successiva fase
del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza
soluzione di continuità.
E’
consentita l’ultravigenza della SOA scaduta nel periodo decorrente dalla
scadenza fino all’esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica
triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti
sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione
definitiva per stipula del contrato di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Ad.
Plen. n. 27 del 2012, Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.06.2013, n. 3397; TAR
Sicilia-Catania, Sez. I, sent. 04.03.2013, n. 704) e purché la verifica sia
stata richiesta nel termine di novanta giorni anteriori alla scadenza. Ciò in
ossequio alle esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di
qualificazione obbligatoria, che nel nostro ordinamento, è imperniato sul
rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che
costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire i
contratti pubblici, ed inoltre per evitare che le stazioni appaltanti siano
esposte al rischio della perdita e del successivo riacquisto della
qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. AVCP
parere 21 marzo 2012 n. 44; in giurisprudenza, ex multis: Cons. Stato, Ad.
Plen., 7 aprile 2011 n. 4).
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