Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
(G.U. 23 agosto 2014, n. 195)
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
(G.U. 23 agosto 2014, n. 195)
L'iscrizione
all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di
rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno di cui all'articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano
il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo
194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici
presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del
trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni
contenenti amianto.
Fermo
restando quanto previsto all'articolo
212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto
delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle
categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le
quali l'impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per
l'applicazione della presente disposizione.
Fatte
salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le
iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di
cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le
quali l'impresa è iscritta.
Nessun commento:
Posta un commento