Con
la sentenza n. 1320 depositata il 29
agosto 2014 il Tar Liguria-Genova, sezione seconda si è espresso in merito
al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, sancito dagli artt. 11
e 57 del Codice Appalti, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria
osserva che “né
l’art. 57 del codice dei contratti pubblici né i principi comunitari consolidati
in materia contrattuale impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché
la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e
limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara (Cons. Stato, sez. III, 5
luglio 2013, n. 3580).
In
particolare, il comma 7 del citato art. 57 dispone esclusivamente il
divieto di rinnovo tacito di tutti i contratti aventi ad oggetto forniture,
servizi e lavori, comminando la nullità di quelli rinnovati tacitamente”.
Inoltre,
aggiunge il Tar Genova, “un argomento
positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente
previsto dalla legge di gara, si trae dall’art. 29 del codice dei contratti
che, a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti, prescrive che si
tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.
Peraltro,
“il divieto di proroga dei contratti scaduti, introdotto dall’art. 23 della
legge 18 aprile 2005, n. 62, è ispirato alla finalità di scongiurare
affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di
concorrenza, eventualità che non può verificarsi nel caso in cui, essendo
contemplata l’opzione di rinnovo espressamente dalla legge di gara, ogni
concorrente è in grado di formulare la propria offerta in considerazione della
durata eventuale del contratto, come si verificherebbe qualora
l’amministrazione avesse previsto fin dall’inizio una durata pari a quella
risultante dall’eventuale rinnovo”.
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