La
revisione della disciplina relativa agli incentivi per la progettazione interna
alla pubblica amministrazione è una delle novità contenute nel decreto PA - Decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014 - Suppl. Ordinario
n. 70.
LE RISORSE PER
L’INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE. La norma interviene sull’art. 93 del codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli
oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis
a 7- quinquies.
Si
stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni
pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l’innovazione risorse
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base
di gara di ciascuna opera o lavoro.
Un
importo pari all’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la
progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall’Ente e
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile
del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione.
Il
regolamento deve stabilire:
-
la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per
cento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;
-
i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle
responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con
particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella
qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le
attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione
dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo;
-
i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse
alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del
ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per
gli accadimenti eccezionali elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.
LE MODALITÀ DI
EROGAZIONE. Il
dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione
dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai
dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di
accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
Ciascun
dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più
amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo che non possono essere
erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate
all'esterno costituiscono economie.
LE RISORSE PER
L’INNOVAZIONE. Il
restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione
e l’innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione,
attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo
e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché
all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi
ai cittadini.
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