martedì 2 settembre 2014

DISCIPLINA RELATIVA AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

La revisione della disciplina relativa agli incentivi per la progettazione interna alla pubblica amministrazione è una delle novità contenute nel decreto PA - Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 70.
LE RISORSE PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE. La norma interviene sull’art. 93 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7- quinquies.
Si stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
Un importo pari all’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall’Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il regolamento deve stabilire:
- la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;
- i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.
LE MODALITÀ DI EROGAZIONE. Il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie.

LE RISORSE PER L’INNOVAZIONE. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

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