Art. 8. Disciplina
semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della
qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i
requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle
terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure
di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
1.
Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano
la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono
adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di
semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b)
indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c)
proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da
realizzare;
d)
divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti
dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.
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