Per
effetto del rapporto consortile – rapporto organico - esistente nei consorzi
fra imprese artigiane, l'articolo 35 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che i
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e
comprovati dai consorzi stessi, e non dalle singole società consorziate che
eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere
posseduti dal consorzio e da ogni impresa che partecipa al consorzio stesso.
I consorzi fra imprese
artigiane sono qualificati ex se e per ius receptum, ed hanno la facoltà di
assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate,
senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione. Pertanto, considerato che i consorzi
tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica mediante la
qualificazione dell'intero consorzio, le imprese consorziate chiamate ad
eseguire i lavori, devono dimostrare il possesso dei requisiti morali e non anche
il possesso della capacità tecnica. Pertanto, l'impresa consorziata può essere
affidataria della materiale esecuzione dei lavori (cfr. AVCP Determinazione n.
6/2001).
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