Art. 7.
Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e
2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate
da fenomeni di esondazione e alluvione
1.
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia
ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di
governo dell'ambito" e le parole "le Autorità
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di
governo dell'ambito";
1)
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti
locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito
individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale,
al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia
di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli enti
locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del
comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida
all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si
applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma
4.";
3)
al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della
gestione»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.";
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.";
d)
dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
1.
L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui
all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito
territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del
servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
2.
Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare
l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente
di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i
sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il
soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il
territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale.";
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il
soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione
predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo,
con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma
14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea è sostituita
dalla seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, devono prevedere in particolare:";
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: "b) la durata dell'affidamento, non superiore a
trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione
espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito";
4) al comma 2, lettera c), dopo le
parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le
seguenti: "e gli strumenti per assicurare il
mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte,
in fine, le seguenti: ", nonché la disciplina delle conseguenze
derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo
conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli
investimenti realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o,
in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo
dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da
allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono
essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le
modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico";
7) il comma 7 è soppresso;
1)
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti
locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo
eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di
manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali
provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti,
si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
2)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti
di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore
uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
1)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a
quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.";
2)
al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico";
h)
dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:
"Articolo 158-bis. (Approvazione dei progetti degli
interventi e individuazione dell'autorità espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2.
L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";
"1.
Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione
del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma
di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il
termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del
servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non
conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2.
Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione
all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale.
Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
4.
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli
adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i
poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente,
determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando
entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a
zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi.
Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti,
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i
successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio
dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta
responsabilità erariale.
5.
Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle
concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al
servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale
concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla
convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;
2.
A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate
tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce
altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli
interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario
di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
3.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo
parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente,
provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e
agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i
decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché
con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi
dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato
pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori,
nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette.
L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari
all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle
suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono
riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico
secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4.
Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le
Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica,
attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle
rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
5.
I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi
di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6.
Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa
europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito
Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse
idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate
dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della
depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non
risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i
quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA,
risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o
urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12
relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico
di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti
delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al
presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni
ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle
risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del
servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto
a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a
valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli
investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7.
Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi
necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte
di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE
sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo
quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi
quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
8.
Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa
istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere
sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
9.
La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività
pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie
finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto
idrogeologico.
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