mercoledì 17 settembre 2014

PRINCIPIO DEL PLENUM

Consiglio di Stato, Sezione Terza Sentenza n.2078 dell’11 aprile 2012
In merito a due principi fondamentali, quello della c.d. “prova di resistenza” e quello del “principio del plenum”, ha affermato che:
-”sono inammissibili le censure riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni di una gara di appalto (nella specie era stato lamentato che la commissione di gara si era riunita il più delle volte in composizione parziale, senza rispettare la necessaria collegialità), ove l’impresa ricorrente non abbia soddisfatto la prova di resistenza, non dimostrando, neppure per approssimazione, se ed in quali termini una diversa modalità procedimentale avrebbe determinato un diverso esito della procedura, non contestando, ad esempio, l’ammissione dei concorrenti che la precedono in graduatoria, né la regolarità e la congruità delle loro offerte“;

-”nelle gare di appalto, per ciò che concerne la commissione aggiudicatrice, la regola funzionale del plenum non opera nei casi in cui la commissione stessa sia chiamata a svolgere compiti di carattere non valutativo, che si sostanziano in un’attività puramente preparatoria (quale è, ad esempio, la verifica della documentazione prescritta per la partecipazione alla gara), ovvero in un’attività del tutto vincolata (quale è l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica e la conseguente redazione della graduatoria)“.

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