Consiglio di Stato,
Sezione Terza Sentenza n.2078 dell’11 aprile 2012
In
merito a due principi fondamentali, quello della c.d. “prova di resistenza” e
quello del “principio del plenum”, ha affermato che:
-”sono
inammissibili le censure riguardanti le modalità di svolgimento delle
operazioni di una gara di appalto (nella specie era stato lamentato che la
commissione di gara si era riunita il più delle volte in composizione parziale,
senza rispettare la necessaria collegialità), ove l’impresa ricorrente non abbia soddisfatto la prova di resistenza,
non dimostrando, neppure per approssimazione, se ed in quali termini una
diversa modalità procedimentale avrebbe determinato un diverso esito della
procedura, non contestando, ad esempio, l’ammissione dei concorrenti che la
precedono in graduatoria, né la regolarità e la congruità delle loro offerte“;
-”nelle
gare di appalto, per ciò che concerne la commissione aggiudicatrice, la regola funzionale del plenum non opera
nei casi in cui la commissione stessa sia chiamata a svolgere compiti di
carattere non valutativo, che si sostanziano in un’attività puramente
preparatoria (quale è, ad esempio, la verifica della documentazione prescritta
per la partecipazione alla gara), ovvero in un’attività del tutto vincolata
(quale è l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica e la conseguente
redazione della graduatoria)“.
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