Art. 2. Semplificazioni procedurali per le infrastrutture
strategiche affidate in concessione
"4-ter.
Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto
per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni
per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la
conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la
concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine
non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di
approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio
funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria
degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti
finanziari.".
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle
procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3.
All'articolo 175,
comma 5-bis sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: "si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 174".
4.
Al comma 2
dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: "né agli
interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono
state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del
presente decreto" è soppresso.
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