Art. 6. Agevolazioni per
la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e
norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi,
nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili
1.
All'articolo 33 del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
(omissis)
2.
All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono
inserite le seguenti: "nonché la posa di cavi o tubi aerei su
infrastrutture esistenti";
b)
dopo le parole: "banda larga e ultralarga", è soppressa la
parola: "anche".
3.
All'articolo 87 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni
elettroniche", e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è
inserito il seguente:
"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)
"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)
1.
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche
degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti
delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non
superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente
all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i
titoli."
4.
In deroga all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad
autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di
radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che
comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non
superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5
metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e
seguenti del citato decreto legislativo.
5.
All'articolo 14,
comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici
come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le
parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le
seguenti: "con dimensioni abitabili".
Nessun commento:
Posta un commento