sabato 27 settembre 2014

AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA ULTRALARGA

Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili
(omissis)
2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le seguenti: "nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti"; 
b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga", è soppressa la parola: "anche".
3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."
4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".

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