Al
fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto,
l'art. 2, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
163/2006), impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti
funzionali, “ove possibile ed economicamente conveniente”, ovvero di indicare
nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione
dell’appalto in lotti.
Con
la sentenza n. 1320 depositata il 29
agosto 2014 in merito si è espresso recentemente il Tar Liguria-Genova,
sezione seconda. Nella sentenza si ricorda che di recente la giurisprudenza
amministrativa ha precisato che, “dal menzionato comma 1 bis, emerge un
complessivo disegno volto a favorire le piccole e medie imprese, nell’ottica
della tutela più ampia possibile della concorrenza e al fine di evitare che
appalti per importi troppo elevati possano privilegiare solo le aziende più
grandi (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 marzo 2014, n. 694).
Tale
disposizione delinea, quindi, il principio secondo cui la stazione
appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti funzionali,
laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio economico per
l’amministrazione”.
Nel
caso esaminato nella sentenza del 29 agosto scorso, nei provvedimenti di
indizione della gara non è stato evidenziato alcun concreto profilo di
convenienza economica connesso all’espletamento di una procedura unitaria né
puntuali argomenti in tal senso sono contenuti negli scritti difensivi
dell’amministrazione.
Il
Tar Liguria osserva inoltre che non c'è “alcuna connessione logica tra il
ricorso alla centrale di committenza (opportuna in un’ottica di economie
di scala) e la suddivisione in lotti funzionali delle singole gare
espletate da tale organismo (suddivisione che, nei casi concreti, potrebbe
risultare funzionale al conseguimento delle condizioni economiche più
vantaggiose per l’amministrazione)”.
Infatti, non
si può ritenere che la gara unitaria sia sempre e comunque più conveniente
rispetto alla suddivisione in lotti funzionali: facendo proprio tale assunto,
“si infrangerebbe inevitabilmente il dettato legislativo che subordina la
relativa scelta ad una valutazione concreta da compiersi caso per caso”.
Pertanto,
poiché nel caso in esame la stazione
appaltante non ha dimostrato la concreta ed effettiva convenienza economica di
procedere ad una procedura unitaria, il Tar Genova ha annullato gli atti di
gara impugnati nella parte in cui non prevedono la suddivisione dell’appalto in
lotti funzionali.
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