Art. 5.
Norme in materia di concessioni autostradali
1.
Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli
investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento
strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali
nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da
disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e
condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte
autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche
del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse,
contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria.
Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la
stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono
intervenire entro il 31 agosto 2015.
2.
Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie
per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle
originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di
cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per
l'utenza.
3.
L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo
superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle
vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica
disciplinate dal decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4.
Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni
autostradali A21 "Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola
d'Arda (PC)" e A3 "Napoli - Pompei-Salerno" sono approvati gli
schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese
con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della
Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.
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