Appare
conforme ai principi vigenti in materia di evidenza pubblica, ai fini della
valutazione dell’offerta, tener conto dell’art. 87 comma 2, lett. g), D.Lgs. n.
163 del 2006, il quale statuiva che le giustificazioni dell’offerta possono
riguardare “il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. La disciplina del
Codice dei contratti pubblici sopra richiamata si fonda sulla ratio legis di
garantire il rispetto delle condizioni imposte a tutela dei lavoratori, tra le
quali è da annoverare espressamente proprio il costo del lavoro e le relative
tariffe.
I
valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del
lavoro negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da
dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all’esclusione automatica dell’offerta
e in caso di sensibile scostamento la stazione appaltante è tenuta a disporre
la verifica delle anomalie ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 163/2006, in linea
con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE,
secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto
qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta loro la riduzione
dei costi. Ne deriva che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle
ministeriali risultano derogabili, in tanto può essere accettato, in quanto
risulti puntualmente giustificato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4
novembre 2010, n. 22686).
La
mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente, di per sé, a
determinare una esclusione a priori della ditta partecipante ad una gara
giacché "è sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire
le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti
minimi, e che tale insopprimibile esigenza di contraddittorio, che costituisce
specifica espressione del più generale principio di partecipazione scolpito
nella legge 7.8.1990 n. 241, trovi corrispondenza nel dovere
dell'Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità
dell'offerta (cfr., Corte di giustizia 27.11.2001, cause C-285/99 e C-286/99;
Cons. Stato, Sez. V, 7.10.2008, n. 4847; id., Sez. V, 29.1.2003, n. 461)”.
Pertanto, la stazione appaltante, attraverso un giudizio complessivo di
remuneratività, ben può dichiarare la congruità di un’offerta che indichi uno scostamento
rispetto ai parametri indicati nelle Tabelle purché vengano salvaguardate le
retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione
collettiva e quindi tale scostamento non sia eccessivo e risulti debitamente
motivato (Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 21.7.2010 n.4783; Sez.V, 7.10.2008,
n.4847; Sez. VI, 3.5.2002, n.2334; 5.8.2005, n. 4196).
Le
Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro pongono delle regole di
azione della P.A. ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara,
nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti
a gare d’appalto, e non si propongono, invece, di determinare una misura del
costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via
autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (in
tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6415: TAR
Lombardia, Brescia, 23 ottobre 2007, n. 915; TRGA Trentino Alto Adige, Trento,
23 giugno 2008, n. 154). E’ pertanto sempre necessario che venga consentito
all’impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al
superamento di detti limiti minimi, dato che tale insopprimibile esigenza di
contraddittorio costituisce specifica espressione del più generale principio di
partecipazione e trova corrispondenza nel dovere dell’Amministrazione di motivare
in ordine alla ritenuta incongruità dell’offerta (Cfr. Consiglio di Stato,
n.4847/2008 cit.; Corte Giustizia CE, Sez. II, 3 aprile 2008 in C-346/06).
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