TAR
Aosta - Sentenza 23/01/2009 n. 1
L’articolo
37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti
pubblici) detta la definizione dei diversi modelli di raggruppamento
temporaneo, distinguendo tra il caso di lavori, servizi e forniture.
Per
quanto riguarda i lavori: è in forma
verticale il raggruppamento nel cui ambito uno dei concorrenti, in qualità
di mandatario, realizza “i lavori della categoria prevalente”, mentre i
mandanti possono assumere i lavori “scorporabili”, non appartenenti a tale
categoria prevalente (comma 1); è in forma
orizzontale il raggruppamento nel cui ambito i concorrenti realizzano i
“lavori della stessa categoria” (comma 1); è in forma mista il raggruppamento nel cui ambito “i lavori
riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale” (comma 6).
La
stessa disposizione stabilisce poi che “nel caso di lavori, i raggruppamenti
temporanei . . . sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al
raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati
nel regolamento” (art. 37, comma 3). In attesa dell’approvazione di tale
regolamento, “i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i
mandanti abbiano i requisiti indicati nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”,
oltre che nel D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 253, comma 9, dello stesso
codice). Ciò premesso, è senza dubbio vero che il d.P.R. n. 554 del 1999 non
contiene alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto: l’art.
95, commi 2 e 3, del regolamento considera infatti i soli raggruppamenti
orizzontali e verticali, senza nulla prevedere quanto ai requisiti delle
imprese riunite in raggruppamento di tipo misto. Ma questa circostanza non
induce a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle
associazioni temporanee di tipo misto. Deve piuttosto ritenersi che il silenzio
del legislatore sul punto indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti
temporanei misti le regole già previste per l’uno o per l’altro dei modelli.
Così,
nell’ipotesi in cui le lavorazioni
prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovrà
ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove
invece tali lavorazioni risultino assunte da più soggetti, dovrà ritenersi
applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. Una
tale scelta pare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura
della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di
distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla
previsione di scorporabilità, e quello quantitativo che consente la
realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle
delle categorie scorporabili.
Questa
interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il
caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili (Cons.
giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 aprile 2005, n. 251), ma anche per il
caso con che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente
(T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 dicembre 2004, n. 2704; sez. III, 25
settembre 2006, n. 1946): in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che
devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello
della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2). Nello
stesso senso si è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, sia prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici
(determinazione 20 dicembre 2001, n. 25), sia con i pareri 21 maggio 2008, n.
159 e 31 luglio 2008, n. 206.
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