mercoledì 17 settembre 2014

MODELLI DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

TAR Aosta - Sentenza 23/01/2009 n. 1
L’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) detta la definizione dei diversi modelli di raggruppamento temporaneo, distinguendo tra il caso di lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguarda i lavori: è in forma verticale il raggruppamento nel cui ambito uno dei concorrenti, in qualità di mandatario, realizza “i lavori della categoria prevalente”, mentre i mandanti possono assumere i lavori “scorporabili”, non appartenenti a tale categoria prevalente (comma 1); è in forma orizzontale il raggruppamento nel cui ambito i concorrenti realizzano i “lavori della stessa categoria” (comma 1); è in forma mista il raggruppamento nel cui ambito “i lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale” (comma 6).
La stessa disposizione stabilisce poi che “nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei . . . sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento” (art. 37, comma 3). In attesa dell’approvazione di tale regolamento, “i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”, oltre che nel D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 253, comma 9, dello stesso codice). Ciò premesso, è senza dubbio vero che il d.P.R. n. 554 del 1999 non contiene alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto: l’art. 95, commi 2 e 3, del regolamento considera infatti i soli raggruppamenti orizzontali e verticali, senza nulla prevedere quanto ai requisiti delle imprese riunite in raggruppamento di tipo misto. Ma questa circostanza non induce a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto. Deve piuttosto ritenersi che il silenzio del legislatore sul punto indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole già previste per l’uno o per l’altro dei modelli.
Così, nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da più soggetti, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. Una tale scelta pare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, e quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili.

Questa interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 aprile 2005, n. 251), ma anche per il caso con che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 dicembre 2004, n. 2704; sez. III, 25 settembre 2006, n. 1946): in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2). Nello stesso senso si è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sia prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (determinazione 20 dicembre 2001, n. 25), sia con i pareri 21 maggio 2008, n. 159 e 31 luglio 2008, n. 206.

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