giovedì 14 febbraio 2013

CATEGORIA OG11 E ASSORBIMENTO CATEGORIE SPECIALIZZATE


Il parere riguarda la legittimità dell’esclusione dalla gara di un’impresa che, pur essendo in possesso dell'attestazione SOA per la categoria 0G11 classe II, non è risultata qualificata nella categoria prevalente specialistica 0S30, classifica II richiesta dal bando in ragione delle peculiarità tecniche dei lavori da effettuare.
Con determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, nn. 87 e 207/2010, n. 84/2012, l’AVCP  ha chiarito che il principio dell’assorbenza trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.
Infatti, l’art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.
Lo stesso comma regolamenta, poi, i presupposti per il rilascio dell’attestazione SOA nella categoria OG11 (richiedendo la verifica di percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate), le modalità di compilazione dei certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 e le condizioni minime affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito, nella progettazione e nel bando di gara, come appartenente alla categoria OG11 (dettando, anche qui, percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate).
Ritiene, pertanto, il Consiglio che, come testualmente affermato dalla norma citata, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Conseguentemente il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la categoria 0G11, in quanto comprensiva delle categorie specialistiche sopra richiamate, può concorrere alle gare nelle quali è richiesto il possesso di una delle attestazioni specialistiche previste, purché posseduta in percentuale pari a quella richiesta. Ne deriva che la qualificazione 0G11, pur non assorbendo interamente le qualificazioni specializzate, le comprende nelle percentuali possedute.
La prevalente giurisprudenza amministrativa, condividendo gli indirizzi formulati da questa Autorità, è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901).
Peraltro, la stessa amministrazione fa espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 07 marzo 2011, n. 1422 che contra se stabilisce che “Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. le imprese qualificate nella categoria OG11 possono legittimamente partecipare alla procedura elettiva anche se non in possesso delle categorie specialistiche OS3 e OS30, pur richieste dal bando”.
Discende da quanto osservato che la ditta non poteva essere esclusa dalla gara per il mancato possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS30, classifica I (fino a 258.000 euro). L’impresa infatti, essendo qualificata in OG11 classifica II e potendo quindi eseguire lavorazioni in detta categoria per un importo fino a 516.000 euro, ben poteva in virtù del principio dell’assorbenza codificato all’art. 79, comma 16 del Regolamento, eseguire le lavorazioni di minore importo rientranti nella categoria OS30 classifica I.
Conseguentemente l'esclusione deve essere considerata illegittima.

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