La
tipologia di contratto a corpo prevede che l’appaltatore si impegni a
realizzare la prestazione lavorativa conformemente ai disegni e alle tavole
progettuali per un determinato prezzo offerto. Il corrispettivo spettante
all’appaltatore sarà pagato indipendentemente dalla quantificazione delle lavorazioni
effettivamente realizzate per la esecuzione delle prestazioni lavorative. Il
vero punto di riferimento nei contratti a corpo sono, di conseguenza, i disegni
tecnici, mentre il computo metrico ha solo un fine descrittivo delle voci di
lavorazione mentre le quantità indicate non avranno alcun valore contrattuale
in sede di esecuzione. Il prezzo offerto dall’impresa in gara diviene immodificabile
e non è in nessun modo condizionato dalle quantità che risulteranno
effettivamente necessarie per la realizzazione dell’opera. In caso di variante,
tuttavia questa immodificabilità del prezzo deve venire meno. In tal senso si è
espressa con massima chiarezza l’Autorità di Vigilanza con deliberazione n. 51
del 21/2/2002 disponendo che «Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo
non è però assoluto e inderogabile, trovando il limite nella pedissequa
rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche
tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e
componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante
e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime
economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola
congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire». In caso di
variante, quindi, l’equilibrio sinallagmatico di cui alla originaria offerta
viene meno e occorre che le parti rideterminino un corrispettivo equo per
entrambe le parti.
La
determinazione del corrispettivo dovrà sempre partire dalla originaria offerta
e occorrerà analizzare le effettive
quantità modificate in aumento o in difetto per determinare il nuovo corrispettivo
spettante all’impresa. Dispone ancora in tal senso l’Autorità: «Alla suddetta rideterminazione
del prezzo a corpo le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo
il prezzo a corpo offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire
le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse
prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che
sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato
l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di
gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta
di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Nel computare le
richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle
quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento
ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria
offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime
predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro
esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla
determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara.
Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche
tecniche».
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