sabato 13 ottobre 2012

APPALTO A CORPO, PREZZO RICALCOLATO PER VARIANTI


La tipologia di contratto a corpo prevede che l’appaltatore si impegni a realizzare la prestazione lavorativa conformemente ai disegni e alle tavole progettuali per un determinato prezzo offerto. Il corrispettivo spettante all’appaltatore sarà pagato indipendentemente dalla quantificazione delle lavorazioni effettivamente realizzate per la esecuzione delle prestazioni lavorative. Il vero punto di riferimento nei contratti a corpo sono, di conseguenza, i disegni tecnici, mentre il computo metrico ha solo un fine descrittivo delle voci di lavorazione mentre le quantità indicate non avranno alcun valore contrattuale in sede di esecuzione. Il prezzo offerto dall’impresa in gara diviene immodificabile e non è in nessun modo condizionato dalle quantità che risulteranno effettivamente necessarie per la realizzazione dell’opera. In caso di variante, tuttavia questa immodificabilità del prezzo deve venire meno. In tal senso si è espressa con massima chiarezza l’Autorità di Vigilanza con deliberazione n. 51 del 21/2/2002 disponendo che «Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è però assoluto e inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire». In caso di variante, quindi, l’equilibrio sinallagmatico di cui alla originaria offerta viene meno e occorre che le parti rideterminino un corrispettivo equo per entrambe le parti.

La determinazione del corrispettivo dovrà sempre partire dalla originaria offerta e occorrerà  analizzare le effettive quantità modificate in aumento o in difetto per determinare il nuovo corrispettivo spettante all’impresa. Dispone ancora in tal senso l’Autorità: «Alla suddetta rideterminazione del prezzo a corpo le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo a corpo offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche».

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