La
caratteristica dell’ATI mista è quella di combinare il modello dell’ATI
verticale con quello dell’ATI orizzontale, sicchè all’interno della prima sono
possibili ulteriori sub-raggruppamenti orizzontali che frazionino tra loro o la
prestazione della mandataria (sicchè si avrà un’ATI orizzontale per la
prestazione principale e una verticale che separa la prestazione secondaria) o
la prestazione della mandante (che svolge la prestazione “secondaria”,
separabile in ATI verticale, ma che a sua volta può essere un’ATI orizzontale
che nel complesso svolge la prestazione secondaria).
In
pratica, ferma la massima flessibilità che consente la combinazione dei due
modelli, resta dovuto il rispetto del limite di legge per cui il segmento di
ATI verticale, che realizza lo scorporo, non può coinvolgere la prestazione
principale (sul punto particolarmente chiara e con considerazioni tuttora
valide Cons. St. sez. IV 9.7.1998 n. 702).
Proprio
la struttura dell’ATI mista consente il sub-raggruppamento orizzontale e quello
verticale, purchè nell’ambito della prestazione principale resti ferma la
regola del solo raggruppamento orizzontale. Ciò che la legge vieta è in
definitiva che tutto ciò che la stazione appaltante ha qualificato principale
venga svolto in esclusiva da una mandante.
D’altro
canto sulle prestazioni eseguite in ATI orizzontale sono obbligate in solido
tutte le componenti dell’ATI e vi è comunque (in virtù della suddivisione pro
quota e non per tipo) anche una effettiva partecipazione all’attività della
mandataria, interlocutore diretto della stazione appaltante; per contro
nell’ATI verticale sono necessariamente responsabili in solido verso la
stazione appaltante della parte di servizio scorporata solo la mandante
verticale e la mandataria, che risponde dell’attività della mandante ma
dichiaratamente non vi prende in alcun modo parte. L’effetto che il divieto di
scorporo vuole dunque evitare è duplice: l’esonero di responsabilità delle
restanti mandanti oltre che la responsabilità in assenza di partecipazione all’attività
da parte della mandataria.
TAR Torino, Sezione I - Sentenza 29/01/2010 n. 454
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