domenica 10 marzo 2013

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TRA I DOCUMENTI DI GARA



La questione controversa sottoposta all’AVCP con l’istanza di parere in oggetto concerne l’inserimento del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari tra i documenti di gara resi noti ai partecipanti.
Sulla questione l’Autorità si è già espressa con la deliberazione n. 78 del 5 maggio 2004, fornendo un indirizzo per i comportamenti da tenere da parte delle stazioni appaltanti dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Nello specifico, dopo aver ricostruito le disposizioni utili per stabilire se sia obbligatorio o meno rendere disponibili i documenti costituenti il computo metrico e l’elenco dei prezzi unitari ai partecipanti agli affidamenti di appalti di lavori pubblici l’Autorità ha precisato quanto segue: “Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilità del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equità. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti già noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.
La corretta applicazione di tale indirizzo fornito da questa Autorità al caso in esame comporta che, in disparte l’obbligo di leale collaborazione gravante sulla stazione appaltante – che, nella fattispecie, può dirsi senz’altro assolto, come si ricava dalle controdeduzioni fornite al riguardo – l’Università di Bologna, procedendo all’affidamento di una appalto al “prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 con modalità di determinazione del corrispettivo a corpo” (art. 2 del Disciplinare di gara) e con “l’offerta del prezzo determinate mediante prezzi unitari” (punto B. 3. del disciplinare di gara) non era tenuta a inserire tra i documenti di gara resi noti ai partecipanti il computo metrico estimativo, e quindi anche l’elenco dei prezzi unitari, tuttavia, era senz’altro tenuta all’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999, ossia – come precisato da questa Autorità – sussisteva l’obbligo di porre in visione il computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto.
Né può essere condivisa la tesi sostenuta dalla stazione appaltante che all’interno degli elaborati di progetto sono contenute e ricavabili le indicazioni per la soluzione dei problemi posti dall’impresa odierna istante, “indicazioni che il candidato potrà tenere presenti per la formulazione della propria offerta”, in quanto – come correttamente rilevato dall’istante S.T.I.A. S.r.l. – non è compito dei candidati redigere un proprio computo metrico per valutare le quantità definite da ciascun corpo di lavorazione, trattandosi di un documento di computo che deve esse previsto, invece, in progetto, mentre è compito delle imprese verificare le quantità previste in progetto in base agli elementi forniti dallo stesso. Depone, senz’altro, nel medesimo senso, lo stesso quinto comma dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 (che detta regole concernenti le gare con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari), secondo cui, per quel che ne occupa, “…nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relativa alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili…”. La stessa disposizione prevede, poi, che il concorrente controlli le voci riportate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture, previo esame degli elaborati progettuali, e all'esito di tale verifica integri o riduca le quantità che ritiene carenti o eccessive e inserisca le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, con indicazione dei prezzi unitari.
Del resto, se fosse come ipotizzato dalla stazione appaltante, per un verso, verrebbe ad essere ingiustificatamente compresso il diritto dell’aspirante appaltatore di effettuare corrette e ponderate valutazioni dell’appalto, con conseguenti ricadute negative sulla formulazione dell’offerta, essendo fondamentale, in particolare in un lavoro da appaltare e contabilizzare a corpo, la definizione qualitativa e quantitativa del lavoro da eseguire, in corrispondenza del quale è indicato un prezzo complessivo ed invariabile; per altro verso verrebbe a mancare un criterio di uniformità di valutazione rispetto alle quantità effettivamente stimate dal progettista per la valutazione del corpo, con impossibilità anche di fornire giustificativi rispondenti a quanto previsto dal progettista.

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