martedì 8 settembre 2015

ESCLUSI DALL'AVVALIMENTO I REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI



Al fine della partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un appalto pubblico, “è necessario il possesso dei requisiti richiesti dal bando che, oltre che di carattere oggettivo, possono essere di carattere soggettivo, in quanto attengono alla situazione personale del soggetto, con riguardo alla sua affidabilità morale e professionale, e non sono passibili di ricorso all'avvalimento”.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3698/2015 depositata il 28 luglio.  

L’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice Appalti (d. lgs. n. 163 del 2006), “è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l'impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l'espletamento dell'appalto, dei requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria.
Fanno infatti eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale ai sensi dell'art. 38 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell'art. 39 del medesimo d. lgs. (cd. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente — e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore — a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente con la p.a. (Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595)”.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità aziendale, il Consiglio di Stato osserva che in genere il rilascio di tale certificazione, “identificabile con la capacità dell’imprenditore di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nella maniera più opportuna, alle richieste della stazione appaltante, costituisce la conclusione di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; quindi proprio la stretta relazione che sussiste tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende tale certificazione un requisito connotato da un'implicita soggettività (anche se rientra fra i requisiti di ordine speciale e, più precisamente, tecnico-organizzativo) e come tale non cedibile ad altre imprese se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità”.
Secondo il collegio, quindi, la certificazione di qualità, finalizzata ad assicurare l’esigenza che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, deve essere ascritta tra i requisiti di ordine soggettivo di affidabilità che debbono essere posseduti da chi esegue effettivamente la prestazione.
Il CdS non condivide dunque l’opposto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la disciplina dell'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 non pone alcuna limitazione all'avvalimento se non per i requisiti strettamente personali, di carattere generale, di cui ai precedenti artt. 38 e 39, mentre quello della certificazione di qualità - in quanto connesso ad una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all'impresa, terzo e indipendente e a ciò autorizzato, fornisce attestazione scritta che un'attività è conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la perduranza nel tempo attraverso un'adeguata sorveglianza - dovrebbe essere acquisito come requisito speciale di carattere (pur sempre) tecnico- organizzativo e come tale suscettibile di avvalimento.

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