giovedì 10 dicembre 2015

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO



LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014)

Art. 24. Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio
1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

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